Ricorso del presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi n. 12, contro la regione Piemonte, in persona del presidente della giunta regionale in carica avente ad oggetto la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge della regione Piemonte recante "Interpretazione autentica del nono comma dell'art. 34 della legge regionale n. 40/1984 e disposizioni in merito al personale docente dei centri di formazione professionale" per contrasto con gli art. 117 e 97 della Costituzione. La legge indicata in epigrafe e' stata approvata dal consiglio regionale il 15 febbraio 1990; nei termini prescritti, il Governo ha rinviato la legge per un nuovo esame del consiglio regionale. Il 26 marzo il commissario del Governo ha avuto comunicazione che la legge medesima e' stata riapprovata dal consiglio regionale a maggioranza assoluta e nello stesso testo della prima deliberazione. Con il presente ricorso il Governo sottopone alla Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale della legge predetta, per i motivi gia' notificati alla regione Piemonte in sede di rinvio. La legge e' composta di due articoli. Con l'art. 1, la legge si qualifica come norma di interpretazione autentica del nono comma dell'art. 34 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, con cui era stato recepito l'accordo nazionale di lavoro per il personale delle regioni per il periodo 1982-1984. La norma resa oggetto di interpretazione autentica disponeva la abrogazione con effetto dal 1 gennaio 1983 (data iniziale di applicazione del succitato accordo nazionale) delle precedenti norme regionali concernenti la progressione economica stipendiale fondata sul meccanismo delle classi e degli scatti (art. 14 della legge regionale n. 5/1981). La succitata l.r. n. 40/1984 e' entrata in vigore il 6 settembre 1984; pertanto, fino a quest'ultima data le norme contenute nell'art. 14 della legge n. 4/1981 hanno continuato a trovare applicazione. Con il testo ora approvato il legislatore regionale vorrebbe far si' che la abrogazione gia' disposta con decorrenza 1 gennaio 1983 faccia comunque salvi gli effetti risultanti dalla applicazione delle norme abrogate nel periodo 1 gennaio 1983 (decorrenza della abrogazione)-6 settembre 1984 (entrata in vigore della norma di abrogazione). Cosi' disponendo, la regione Piemonte non ha in realta' effettuato una interpretazione autentica; la norma ora impugnata ha piuttosto modificato la norma "interpretativa" per quanto concerne la portata dell'effetto abrogativo fissato alla data del 1 gennaio 1983. Attraverso questa modifica impropriamente espressa in forma interpretativa si perviene al risultato di consentire la conservazione dei benefici derivanti dalla progressione economica di cui all'abrogato art. 14 della l.r. n. 5/1981 e conseguentemente il cumulo dei medesimmi con i benefici di natura analoga previsti dalla successiva l.r. n. 40/1984 di recepimento dell'accordo nazionale 1982-1984 che, con la surricordata abrogazione dal 1 gennaio 1983, aveva coerentemente ristabilito una situazione di uguaglianza per tutto il personale. Se ne deduce che la disposizione in esame, oltre a violare principi generali dell'ordinamento giuridico in tema di uso del potere legislativo in funzione di interpretazione autentica, si pone in contrasto con la legge quadro sul pubblico impiego n. 93/1983 e con la normativa contrattuale; in particolare risulta vulnerato il principio di omogeneizzazione e perequazione dei trattamenti economici. Appaiono altresi' violati i canoni fondamentali di ragionevolezza imparzialita' e buon andamento della p.a. di cui all'art. 97 della Costituzione. Con i medesimi principi contrasta l'art. 2 della legge oggetto del presente ricorso; mediante questa norma la regione Piemonte intende provvedere al riconoscimento per intero dell'anzianita' pregressa anche nei confronti del personale docente gia' in servizio a tempo determinato presso i centri di formazione professionale alla data del 31 dicembre 1982, successivamente inquadrato nei ruoli regionali.