Ricorso del presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
 difeso dall'Avvocatura generale dello Stato domiciliataria  in  Roma,
 via  dei Portoghesi n. 12, contro la regione Piemonte, in persona del
 presidente della giunta regionale in  carica  avente  ad  oggetto  la
 dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale  della  legge della
 regione Piemonte recante "Interpretazione autentica  del  nono  comma
 dell'art.  34  della  legge  regionale  n.  40/1984 e disposizioni in
 merito al personale docente dei centri di  formazione  professionale"
 per contrasto con gli art. 117 e 97 della Costituzione.
    La  legge  indicata  in  epigrafe e' stata approvata dal consiglio
 regionale il 15 febbraio 1990; nei termini prescritti, il Governo  ha
 rinviato la legge per un nuovo esame del consiglio regionale.
    Il  26 marzo il commissario del Governo ha avuto comunicazione che
 la legge medesima e' stata  riapprovata  dal  consiglio  regionale  a
 maggioranza  assoluta e nello stesso testo della prima deliberazione.
    Con   il   presente   ricorso  il  Governo  sottopone  alla  Corte
 costituzionale la  questione  di  legittimita'  costituzionale  della
 legge predetta, per i motivi gia' notificati alla regione Piemonte in
 sede di rinvio.
    La legge e' composta di due articoli.
    Con  l'art. 1, la legge si qualifica come norma di interpretazione
 autentica del nono comma dell'art. 34 della legge regionale 16 agosto
 1984, n. 40, con cui era stato recepito l'accordo nazionale di lavoro
 per il personale delle regioni per il periodo 1982-1984.
    La  norma  resa  oggetto di interpretazione autentica disponeva la
 abrogazione con  effetto  dal  1›  gennaio  1983  (data  iniziale  di
 applicazione  del succitato accordo nazionale) delle precedenti norme
 regionali concernenti la progressione economica  stipendiale  fondata
 sul  meccanismo  delle  classi  e  degli  scatti (art. 14 della legge
 regionale n. 5/1981).
    La  succitata  l.r. n. 40/1984 e' entrata in vigore il 6 settembre
 1984; pertanto, fino a quest'ultima data le norme contenute nell'art.
 14 della legge n. 4/1981 hanno continuato a trovare applicazione.
    Con  il  testo ora approvato il legislatore regionale vorrebbe far
 si' che la abrogazione gia' disposta con decorrenza 1›  gennaio  1983
 faccia comunque salvi gli effetti risultanti dalla applicazione delle
 norme  abrogate  nel  periodo  1›  gennaio  1983  (decorrenza   della
 abrogazione)-6  settembre  1984  (entrata  in  vigore  della norma di
 abrogazione).
    Cosi' disponendo, la regione Piemonte non ha in realta' effettuato
 una interpretazione autentica; la norma ora  impugnata  ha  piuttosto
 modificato  la  norma "interpretativa" per quanto concerne la portata
 dell'effetto abrogativo fissato alla data del 1› gennaio 1983.
    Attraverso   questa  modifica  impropriamente  espressa  in  forma
 interpretativa  si   perviene   al   risultato   di   consentire   la
 conservazione  dei benefici derivanti dalla progressione economica di
 cui all'abrogato art. 14 della l.r. n. 5/1981 e  conseguentemente  il
 cumulo  dei medesimmi con i benefici di natura analoga previsti dalla
 successiva l.r. n.  40/1984  di  recepimento  dell'accordo  nazionale
 1982-1984  che,  con la surricordata abrogazione dal 1› gennaio 1983,
 aveva coerentemente ristabilito una  situazione  di  uguaglianza  per
 tutto il personale.
    Se  ne  deduce  che  la  disposizione  in  esame,  oltre a violare
 principi generali dell'ordinamento  giuridico  in  tema  di  uso  del
 potere  legislativo in funzione di interpretazione autentica, si pone
 in contrasto con la legge quadro sul pubblico impiego  n.  93/1983  e
 con  la  normativa  contrattuale; in particolare risulta vulnerato il
 principio  di  omogeneizzazione  e   perequazione   dei   trattamenti
 economici.
    Appaiono  altresi' violati i canoni fondamentali di ragionevolezza
 imparzialita' e buon andamento della p.a. di cui  all'art.  97  della
 Costituzione.
    Con i medesimi principi contrasta l'art. 2 della legge oggetto del
 presente ricorso; mediante questa norma la regione  Piemonte  intende
 provvedere  al  riconoscimento  per  intero dell'anzianita' pregressa
 anche nei confronti del personale docente gia' in  servizio  a  tempo
 determinato presso i centri di formazione professionale alla data del
 31 dicembre 1982, successivamente inquadrato nei ruoli regionali.